In breve possiamo dire che per il 2019, il cosiddetto scontrino elettronico è:
- volontario, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018;
- dal 1° luglio 2019 obbligatorio per i soggetti con un volume d’affari superiore a € 400.000 mentre dal 1° gennaio 2020 per tutti i commercianti al minuto e negozianti individuati ai sensi dell’articolo 22 del decreto IVA;
- obbligatorio, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (articolo 2, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 127).
Scontrino elettronico: esenzioni dall’obbligo del 1° Luglio 2019
Possiamo dire che lo scontrino elettronico rappresenterà l’ennesima rivoluzione verso la digitalizzazione delle certificazioni fiscali. Alcune categorie però sono esenti, almeno fino a Gennaio 2020, dall’obbligo della memorizzazione e trasmissione elettronica degli incassi come previso dalla Legge di Bilancio.
In particolare, il decreto firmato dal Ministro dell’Economia Giovanni Tria, che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, prevede l’esonero per:
- Mezzi di trasporto pubblico
- Tassisti
- Giornalai
- Agricoltori
A queste 4 categorie si aggiungono tutti coloro che effettuano operazioni “marginali” con un volume di affari che non supera l’1% rispetto al 2018 e quei soggetti che offrono prestazioni attraverso mezzi di trasporto internazionali.
Limiti e obblighi dal 1° Gennaio 2020
Per le categorie sopra citate e per coloro che hanno un volume di affari inferiore ai 200 mila euro, l’obbligo scatterà comunque il 1° Gennaio 2020. Con questo spostamento della data dell’obbligo si vuole dare tempo ai lavoratori autonomi e ai piccoli imprenditori di prepararsi al passaggio verso la certificazione digitale.
Tramite un secondo decreto firmato da Tria, il limite per emettere le fatture semplificate sale da 100 a 400 euro e può essere emessa al posto dello scontrino elettronico a seconda dell’interessato. Resta l’obbligo dello scontrino elettronico a partire dal 1° Luglio 2019 per le attività che superano i 400 mila euro.
Da Gennaio 2020 si completerà quindi il processo di digitalizzazione delle attività cominciata il 1° Luglio 2018 con l’obbligo della fatturazione elettronica per il settore dei carburanti e che ha avuto un grosso impatto nel Gennaio 2019 con l’obbligo esteso anche tra privati.
Grandi vantaggi
Diversi sono i vantaggi dell’invio telematico:
- Addio Registro dei Corrispettivi: l’esercente non è più obbligato a registrare i corrispettivi giornalieri.
- Basta carta: non vi sarà più l’obbligo di emettere scontrini cartacei, ma questo è opzionale. La registrazione ai fini iva avverrà in via telematica.
- Verifica periodica ogni 2 anni: l’obbligo della verifica periodica della stampante fiscale è stata portata da 1 a 2 anni, con conseguente risparmio sui costi di gestione.
- Semplificazione sugli adempimenti fiscali: i controlli e gli adempimenti ai fini Iva saranno più veloci.
Il registratore telematico
La trasmissione deve avvenire mediante i registratori telematici, che sono in grado di garantire gli standard stabiliti dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ha attuato le nuove regole stabilite dall’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015.
Come funziona? Anche la trasmissione dei corrispettivi, così come per le fatture elettroniche, avviene mediante la generazione di un file in formato XML, sigillato e trasmesso all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica.
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