Il Decreto Legislativo 116/20 porta diverse novità che forse non tutte le imprese che si occupano di smaltimento rifiuti erano a conoscenza: il formulario di identificazione rifiuti può essere sostituito da un DDT. Quando può succedere?
Come riportato dall’articolo 193 del D.Lgs. 116/20, per eseguire il trasporto di rifiuti da parte di enti o imprese, è necessario essere provvisti di un formulario di identificazione rifiuti (FIR), il quale deve includere determinate informazioni, come:
- Nome e indirizzo del produttore e del detentore;
- Ordine, tipologia e quantità del rifiuto;
- Impianto di destinazione;
- Data e percorso dell’istradamento;
- Nome e indirizzo del destinatario.
Il decreto-legge ha apportato alcune novità che è necessario sottolineare. Innanzitutto, la trasmissione della quarta copia del formulario può essere ora inviata tramite PEC, l’importante è che il trasportatore conservi il documento originale e si occupi dell’invio al produttore. A queso, si aggiunge che l’obbligo di conservazione delle copie del formulario è sceso da 5 a 3 anni.
Infine, c’è un’altra novità che deve essere evidenziata: al comma 19 viene, infatti, spiegato che i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, vengono considerati come prodotti nel luogo in cui viene svolta l’attività. Così, nel caso di quantitativi di rifiuti limitati che non richiedono un allestimento di un deposito dove avviene l’attività, allora il formulario di identificazione rifiuti può essere sostituito dal documento di trasporto (DDT).
In ogni caso, nel DDT devono essere esplicitate alcune informazioni, quali:
- Luogo di effettiva produzione;
- Tipologia e quantità dei materiali (numero colli o stima di peso o volume?
- Lugo di destinazione
La possibilità di utilizzare un DDT al posto del formulario, porta con sé vantaggi interessanti, fra cui la possibilità di digitalizzare i processi in favore della tracciabilità. Vediamo insieme quali sono.
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